IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della difesa, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Funzioni del Ministero della sanita' 1. Il Ministero della sanita' esercita le funzioni amministrative riservate allo Stato della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e succes- sive modifiche ed integrazioni, in materia sanitaria, non delegate alle regioni ai sensi dell'art. 7 della stessa legge. 2. Il Ministero partecipa alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie. 3. Il Ministero svolge, inoltre funzioni in materia di: a) programmazione sanitaria, predisposizione del piano sanitario nazionale, definizione degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione, indirizzo del Servizio sanitario nazionale, determinazione dei livelli delle prestazioni da assicurare uniformente sul territorio nazionale; b) coordinamento del sistema informativo sanitario e verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e dalle strutture operative del Servizio sanitario nazionale; c) vigilanza sulla conformita' delle specialita' medicinali alle norme nazionali e comunitarie, e regolamentazione della materia farmaceutica tenuto conto delle indicazioni della commissione di cui all'art. 7; d) sanita' pubblica, sanita' pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti; e) ricerca e sperimentazione in materia sanitaria; f) professioni e attivita' sanitarie.